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Contratto di lavoro a tempo indeterminato. Leggi e diritti

Il contratto a tempo indeterminato è un contratto che per sua definizione si conclude al momento del pensionamento, per licenziamento o per dimissioni.

Si parla di licenziamento quando è il datore di lavoro ad allontanare il dipendente, mentre si parla di dimissioni quando è il lavoratore a licenziarsi. Le dimissioni devono essere date con un preavviso minimo di 15 giorni, anche se per lavori dirigenziali si possono superare svariati mesi. Diversamente il lavoratore dovrà pagare una penale pari all’ammontare delle retribuzioni per i mesi o giorni in cui non ha lavorato.

 

L’interruzione del rapporto di lavoro può anche avvenire per validi motivi:

- giusta causa come episodi compiuti dal lavoratore che non permettono lo svolgersi della normale attività
- di giustificati motivi soggettivi, ma nel caso occorre un preavviso o il datore dovrà pagare al lavoratore anche questi al dipendente come penale.
- di giustificati motivi oggettivi come la soppressione di una certa mansione, la chiusura di un’attività, il calo di fatturato e il fallimento. In questo caso occorre un periodo di preavviso.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione a partire dal periodo di prova secondo quanto previsto dalla tabella delle categorie e dei livelli lavorativi.

Il licenziamento illeggittimo per aziende con meno di 15 dipendenti è punito con penali economiche, mentre per aziende di dimensioni superiori oltre alle penali è prevista la riassunzione.

Questi trova giurisprudenza nei Contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) e prevede 40 ore lavorative nel settore privato e 36 in quello pubblico.

Il contratto di lavoro a tempo determinato leggi e diritti

Il contratto di lavoro a tempo determinato trova la sua disciplina come contratto di lavoro nell’articolo 368/2001 specificandone la tutela legale. In particolare specifica che un suo recesso prima della scadenza da parte del datore di lavoro ne comporta una sua responsabilità a corrispondere quanto dovuto al dipendente per l’intera durata del rapporto lavorativo.

Il datore di lavoro ricorre al contratto a tempo determinato inquadrando il rapporto in una delle tre ‘regioni’ sottostanti:

  1. tecnico (es. per assumere a termine personale con professionalità diversa da quella normalmente impiegata in azienda)
  2. produttivo e organizzativo (es. picchi di produzione, ecc.)
  3. sostitutivo (ad esempio per sostituire lavoratori assenti)

 

Tali regioni possono essere applicate per i dirigenti dell’azienda(che a quel punto sarebbero dei consulenti temporanei), quanti iscritti a liste di mobilità, i disabili, i lavoratori che hanno differito il pensionamento e i lavoratori del settore turistico , se non per servizi speciali e fino a tre giorni.

 

 

Al momento del termine deve essere data ragione del mancato proseguo del rapporto, pena la sua trasformazione a tempo indeterminato.

 

In caso di proseguo dopo la scadenza per brevi periodi e senza alcun rinnovo il dipendente avrà diritto per un periodo di 20 giorni, 30 giorni invece per i contratti con durata superiore a 6 mesi, ad una maggiorazione retributiva pari al 20% per i primi 10 giorni e al 40% per i successivi. Oltre il ventesimo giorno (o trentesimo secondo i casi) il contratto passa da tempo determinato a tempo indeterminato.

Il contratto può essere prolungato per la sua intera durata previa il consenso del dipendente e per una sola occasione. In caso di successivo rinnovo il contratto passa a tempo indeterminato automaticamente.

 

La durata di un contratto a termine o a tempo determinato va da pochi giorni a cinque anni.

 

Regole prestazione e lavoro occasionale buoni lavoro e contributi

Le prestazioni di lavoro occasionali possono essere pagate anche attraverso dei buoni o voucher del valore nominale pari a 10 euro. Sono disponibili anche buoni da 20 euro che equivalgono a due buoni da 10 euro e non separabili e buoni da 50 euro che equivalgono a cinque buoni da 10 euro non separabili.
Il valore nominale del buono contiene già  la percentuale del 13 % della gestione separata dell’INPS, la percentuale del 7% dell’assicurazione anti infortuni INAIL e una percentuale pari al 5% per la gestione del servizio da parte dell’INPS. Questo significa che il buono da 10 euro ha un valore netto pari a 7,50 euro, quello da euro ha un valore netto pari a 15 euro mentre quello da 50 euro ha un valore netto pari a 37,5 euro.

Se i buoni vengono utilizzati per il pagamento di prestazioni occasionali svolte da imprese familiari essi contengono una percentuale pari al 33% della contribuzione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, la percentuale del 4% dell’assicurazione anti infortuni INAIL e una percentuale pari al 5% per la gestione del servizio da parte dell’INPS. . Questo significa che il buono da 10 euro ha un valore netto pari a 5,80 euro, quello da 20euro ha un valore netto pari a 11,60 euro mentre quello da 50 euro ha un valore netto pari a 29 euro.
I buoni sono disponibili in formato cartaceo direttamente presso le sedi INPS dove possono essere ritirati direttamente dal datore di lavoro. I buoni possono essere acquistati anche per via telematica oppure presso rivenditori di monopolio autorizzati. I buoni non utilizzati possono essere restituiti all’INPS che provvede poi ad effettuare un bonifico di valore pari a quello dei buoni.
I buoni cartacei e quelli telematici possono essere riscossi semplicemente recandosi ad un qualsiasi ufficio postale. I buoni acquistati presso un rivenditore possono essere riscossi presso la relativa rete di tabaccai.