Somministrazione del lavoro. Leggi e contratti
Con la definizione somministrazione del lavoro si intende una particolare specie di contratto di lavoro che vede coinvolti tre soggetti: il datore di lavoro, detto utilizzatore, una agenzia per il lavoro autorizzata dal ministero, detta somministratore, e il lavoratore.
Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore.
Tale tipo si contratto è stato introdotto dalla legge Biagi, numero 276 del 2003.
Il contratto di somministrazione del lavoro deve essere in forma scritta e deve comprendere tutti gli elementi previsti dalla legge:
gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore
il numero di lavoratori somministrati
le motivazioni produttive o di altro genere che giustificano la somministrazione
la data di inizio e la durata del contratto
le mansioni a cui saranno preposti i lavoratori e il loro inquadramento
il luogo di lavoro, l’orario, la retribuzione
gli eventuali rischi per il lavoratore e le misure adottate per evitarli
Il contratto di somministrazione per il lavoro può essere fornito a tempo indeterminato (staff leasing) o a termine. Le due modalità hanno regole diverse e ben definite.
Per quanto riguarda la somministrazione a tempo indeterminato, secondo il DLgs 276/2003 articolo 20, comma 3, esso è possibile per i seguenti settori:
servizi di consulenza in ambito informatico, compresi lo sviluppo e la progettazione di reti, lo sviluppo di software e il caricamento di dati
servizi di custodia, portineria e pulizia
gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini e servizi di economato
servizi di consulenza aziendale e direzionale (consulenza per certificazione, programmazione delle risorse, ricerca e selezione del personale..)
attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale
gestione di call center
costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive che richiedano fasi successive di lavorazione, per esempio cantieri navali
servizi di trasporto del personale o di movimentazione di macchinari
in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e datori di lavoro
I lavoratori dipendenti del somministratore hanno diritto allo stesso tipo di trattamento dei lavoratori dipendenti dell’utilizzatore, per uguali mansioni svolte. E’ inoltre previsto, per il lavoratore, il pagamento da parte del somministratore di un’indennità di disponibilità, la cui misura viene definita dal contratto collettivo di riferimento.
Per quanto riguarda, invece, la somministrazione del lavoro a tempo determinato, esistono diverse regole per tutelare il lavoratore e per definire questo tipo di collaborazione.
Una azienda può ricorrere a questo tipo di contratto per far fronte a esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore.
La legge, a proposito di questa tipologia di contratto, è molto precisa in termini di quantità e di modalità di stipulazione, ed esistono perciò alcune casistiche in cui esso può essere considerato non valido:
in mancanza di forma scritta
in presenza di intenzione di eludere le norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore
in caso di sottoscrizione da parte di soggetti non autorizzati
in caso di ricorso alla somministrazione temporanea in mancanza delle motivazioni presenti all’articolo 20, comma 3, decreto legislativo n. 276/2003
in mancanza del rispetto dei limiti quantitativi imposti dalla legge
in mancanza dell’indicazione degli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore, inclusa ovviamente la specificazione della sezione dell’Albo cui l’Agenzia è iscritta
in mancanza dell’indicazione del numero dei lavoratori da somministrare ad esso relativi
in mancanza dell’indicazione specifica e puntuale della esigenza che legittima il ricorso alla somministrazione di lavoro
in mancanza dell’indicazione dei rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate
in mancanza dell’indicazione della data di inizio e della durata prevista del contratto di somministrazione