L’orario di lavoro. durata leggi e contratti

L’orario di lavoro è una delle cose più importanti che vengono definite in un qualsiasi contratto di collaborazione dipendente.
Non tutti forse sanno, però, che l’orario di lavoro è frutto di una lunga successione di leggi, che in Italia, ha preso le mosse nel 1923, quando si è limitato l’orario di lavoro a 8 ore al massimo giornaliere, per un totale di 48 ore settimanali.
In seguito negli anni settanta si è giunti alla riduzione di orario a 40 ore settimanali, su 5 giorni lavorativi, che è ormai diventata la norma nel lavoro dipendente.
La legge ha subito in seguito alcune modifiche nel 2003, tra polemiche di sindacati e richieste governative.
Oltre ai decreti legge (l’ultimo è il numero 66/03) l’orario di lavoro è regolato dai contratti collettivi e varia a seconda dei settori e delle diverse professionalità. Inoltre le singole aziende possono in parte concordare l’orario flessibile con i dipendenti.
Proprio per il fatto di dover tenere conto di tanti settori, esistono diverse tipologie contrattuali di sistemi di orari. 
Proprio per questo, un dipendente deve essere a conoscenza del contratto collettivo applicato sul luogo di lavoro, per sapere con chiarezza quali sono i suoi diritti e i suoi doveri relativamente a questo aspetto della vita lavorativa.
Per questo il datore di lavoro è tenuto a rendere accessibili a tutti i dipendenti le informazioni del caso: l’orario deve essere perciò affisso in un luogo visibile e deve indicare orario di inizio, fine del lavoro e deve precisare la durata degli intervalli e dei riposi del personale.
Se non fosse possibile affiggere l’orario per problemi di spazio, esso deve essere ben visibile nell’ufficio del personale.
Se l’orario non fosse omogeneo per tutti i dipendenti, il titolare deve indicare gli orari di tutti i turni di lavoro.
Oltre all’orario normale di lavoro, un dipendente è tenuto a informarsi per quanto riguarda il lavoro straordinario, che, se effettuato, deve essere compensato con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario. Il lavoro straordinario era regolato già nella legge del 1923, che ne stabiliva un massimo di 2 ore al giorno, per un massimo di 12 settimanali, ma in seguito la sua regolamentazione è stata delegata al contratto collettivo.
In seguito il lavoro straordinario è stato regolamentato nel 2003, mantenendo la volontarietà allo straordinario da parte del lavoratore. L’importante, comunque, è ricordare che ogni CCNL, a seconda del settore, definisce questo argomento e non esiste perciò una regola unica.
Il tetto massimo del lavoro straordinario si riferisce, comunque, alla durata media dell’orario settimanale. Il superamento di tale orario può avvenire solo in caso di preventivo accordo tra datore di lavoro e dipendente e per un totale massimo di 250 ore annuali.
Il lavoro straordinario è ammesso, in assenza di specifica individuazione della contrattazione collettiva nelle seguenti ipotesi:
casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive,
casi di forza maggiore,
eventi particolari

In generale è buona norma che un lavoratore si informi dettagliatamente sul suo contratto di lavoro, perché anche un’informazione all’apparenza banale, come quella relativa all’orario di lavoro, è in realtà regolamentata in modo approfondito.
Solo in questo modo il lavoratore può tutelarsi in caso di abusi, sapendo dell’esistenza di leggi che ne determinano i diritti e i doveri. Perciò è necessario approfondire concetti che spesso si danno per scontati, quali la definizione di settimana lavorativa, orario di lavoro giornaliero, deroghe all’orario di lavoro, nonché leggere con cura il contratto che il datore di lavoro sottopone.



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