Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Leggi e contratti.
La regolamentazione di malattie professionali e infortuni sul lavoro è molto complessa e non sempre per il lavoratore è semplice gestire situazioni del genere, in modo tale da far valere i propri diritti, rispettando la legge e le normative.
La prima cosa importante da sapere è che l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è obbligatoria, regolata dalle norme contenute nel Testo Unico (decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965), nel Decreto legislativo n. 38/2000.
Pertanto ogni datore di lavoro deve essere assicurato in tal senso per ciascun suo dipendente, la legge infatti regola anche ogni caso particolare, per particolari categorie di lavoratori. L’ente che si occupa della gestione di queste assicurazioni è l’INAIL.
Altra cosa molto importante è la definizione di malattia professionale. Con questa definizione si intende una malattia le cui cause siano direttamente riconducibili al lavoro svolto. La Corte Costituzionale ha stabilito che una malattia professionale può essere dimostrata anche se non fa parte di quelle elencate nelle apposite tabelle di legge.
Infine l’INAIL tutela anche i lavoratori che si infortunano nel tragitto tra l’abitazione e il lavoro o viceversa.
Fatte queste premesse, cosa deve fare un lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro o che è vittima si una malattia professionale?
In caso di infortunio il lavoratore è tenuto a informare immediatamente il datore di lavoro.
In caso di malattia professionale, invece, il lavoratore deve informare il datore del lavoro entro 15 giorni dall’insorgere del problema, il prima possibile se esso causa assenza dal lavoro.
A sua volta il datore di lavoro deve, appena informato, inviare all’INAIL la denuncia (entro 2 giorni per infortunio, entro 5 per malattia).
A questo punto il lavoratore ha diritto a un trattamento economico, che verrà erogato dal datore di lavoro e dall’INAIL secondo le seguenti modalità:
-il datore di lavoro deve pagare il 100% della retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l’infortunio e si è manifestata la malattia (in caso di assenza dal lavoro)
-il datore di lavoro deve pagare il 60% per i 3 giorni successivi a quello dell’infortunio
-l’INAIL deve pagare dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio e fino alla guarigione clinica
-l’INAIL deve pagare dal novantunesimo giorno e fino a guarigione clinica (l’indennità aumenta del 75%)
Infine esistono alcuni casi in cui il lavoratore ha diritto di continuare a ricevere l’indennità in caso di inabilità permanente a seguito della completa guarigione. Con inabilità permanente si intende una perdita anatomica o funzionale dell’uso di un organo o di una parte del corpo umano. La gravità dell’inabilità è graduabile in base a una tabella di riduzione parziale di capacità fisica. Se l’inabilità è conseguente a un infortunio o a una malattia professionale, si ha diritto a un’indennità.
La casistica in questo caso è piuttosto variegata.
Per inabilità denunciate prima del 24/04/2000:
per tassi di inabilità superiori all’11% il lavoratore ha diritto a una rendita, che è proporzionale al grado di inabilità e alla retribuzione percepita fino a prima dell’infortunio
per tassi di inabilità inferiori all’11%
Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate dopo il 24/7/2000
La nuova normativa che, si applica esclusivamente agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali avvenute dal 25 luglio 2000 in poi, è previsto anche il risarcimento del danno biologico.
Queste sono solo alcune linee guida che danno delle indicazioni di massima per affrontare i casi di infortunio o malattia professionale, ovviamente poi la casistica è molto ampia e ogni situazione va valutata e approfondita, sapendo però a quali enti rivolgersi per chiedere informazioni, presentare la propria documentazione e ottenere quanto gli spetta di diritto.