Il contratto di inserimento. Contratti e leggi

Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, “diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro” (artt. da 54 a 59 del D.Lgs. n.276 del 2003), valorizzando l’acquisizione di concrete competenze professionali calibrate alle necessità del datore di lavoro nella prospettiva di una eventuale stabilizzazione del lavoratore mediante una successiva trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato (come specificato dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.31/2004).

Il contratto di inserimento, come specifica la legge, può essere applicato solo a determinate categorie di persone, che rispondano a determinate caratteristiche:
soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni
disoccupati di lunga data entro i 32 anni
lavoratori ultra cinquantenni disoccupati
lavoratori che vogliono riprendere un’attività, ma che hanno lavorato per meno di due anni
persone affette da handicap
donne di qualsiasi età che risiedono in aree geografiche, individuate con apposito decreto del Ministro del Welfare, in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile (oppure quello di disoccupazione superiore del 10%)

Inoltre solo alcuni soggetti possono assumere con questo tipo di contratto e in particolare: enti pubblici economici, imprese, enti di ricerca, organizzazioni e associazioni di categoria.

Quali sono le caratteristiche di questo tipo di contratto?
Innanzitutto la durata, che deve essere compresa tra i 9 e i 18 mesi. Non sono possibili proroghe tra gli stessi soggetti, in casi esse possono venire concesse per un massimo di 36 mesi complessivi.
Per l’assunzione con contratto di inserimento è fondamentale che sia individuato e pianificato preventivamente tra le parti il progetto di inserimento di ciascuno, volto a definire gli obiettivi professionali del lavoratore, in modo da adeguare le competenze di ciascuno al contesto in cui andrà a lavorare.
Le modalità di definizione del piano di inserimento devono essere stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali e dai contratti aziendali.
Il progetto di inserimento di ciascuno deve essere specificato nel contratto che deve obbligatoriamente stipulato in forma scritta.

I datori di lavoro che decidono di assumere con questa forma di contratto godono di agevolazioni e sgravi contributivi. A questo proposito l’art. 59 del DLgs 276/2003 precisa che “in attesa della riforma del sistema degli incentivi all’occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all’art. 54, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f)”.
Fondamentale per l’aspetto degli incentivi è inoltre la circolare 31 del 21 luglio 2004, dove sono specificati ulteriori dettagli.

In data 11 febbraio 2004, un accordo interconfederale ha definito alcuni elementi del contratto di inserimento. Innanzitutto ha stabilito che per questo tipo di contratto deve prevedere un minimo di 16 ore formative teoriche per il lavoratore.
Nei mesi successivi sono state poi definite specifiche regolamentazioni per i vari settori:
Tessile: previste 16 ore di formazione tra apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e informazioni sull’organizzazione aziendale.
Chimico: la durata minima del contratto è di 12 mesi (rispetto ai 9 previsti dalla legge).La formazione prevista è di 32 ore dedicate soprattutto alle tematiche della sicurezza.
Edile: le ore di formazione sono 16 tra con particolare attenzione alla prevenzione antinfortunistica. Anche qui la formazione è accompagnata da addestramento specifico.

Infine importante è la differenza tra inserimento e reinserimento, che sono due condizioni molto diverse, seppur affini e che godono quindi di condizioni diverse per quanto riguarda l’inquadramento secondo i contratti collettivi di lavoro.



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