Gravidanza e maternità per una libera professionista. Diritti donne e leggi
La scelta di diventare mamma è un momento importante nella vita di ogni donna, perché va a
rivoluzionare completamente le abitudini e gli equilibri a cui si è abituate.
Un aspetto importante, in questo senso, è il lavoro, che viene in un qualche modo messo in
discussione e che deve essere rivisto in funzione della maternità.
Molte donne, però, non sanno quali sono i propri diritti e non sempre l’informazione in questo
senso è completa. Pertanto si rischia di sentirsi penalizzate e non tutelate, ma, anche se bisogna
scontrarsi con la burocrazia, basta informarsi per capire quali sono i propri diritti e a chi rivolgersi
per farli valere.
Nel campo delle libere professioniste, per esempio, sono in poche le donne consapevoli di poter
usufruire di un periodo di maternità, che permette loro di usufruire di un’indennità di maternità
per il periodo che corrisponde ai 2 mesi precedenti e ai 3 mesi successivi al parto.
Chi può usufruire di tale diritto? Tutte le libere professioniste iscritte a una cassa previdenziale:
el notariato, degli avvocati e dei procuratori legali, dei farmacisti, dei veterinari, dei medici, dei
geometri, dei dottori commercialisti, degli ingegneri e architetti, dei ragionieri, dei consulenti del
lavoro, nonché le varie casse nate dopo la legge n. 335/95 al decreto legislativo n. 151 del 26
marzo 2001.
La legge che si occupa di regolamentare tale indennità è la 379/1990 e stabilisce che la misura
dell’indennità è pari all’80% di 5/12 del reddito percepito e denunciato dalla professionista nel
secondo anno precedente quello del parto. L’importo mensile del trattamento in ogni caso non
può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’80 del salario
minimo giornaliero degli impiegati del commercio.
Nel 2003 la legge ha subito alcune variazioni con la legge 289, che ha apportato due modifiche alla
precedente:
-concetto di reddito: il reddito viene circoscritto al “solo reddito professionale percepito e
denunciato ai fini fiscali come reddito di lavoro autonomo” (escludendo qualsiasi altro tipo di
reddito
-importo indennità: non può superare il totale di 5 volte l’importo minimo stabilito per legge
La legge regola anche casi particolari quali l’aborto o l’adozione:
-aborto: se esso avviene tra il terzo e il sesto mese di gravidanza spetta l’indennizzo di una
mensilità, se avviene oltre il sesto spetta interamente
-adozione o affido: l’indennità è prevista per 3 mesi a decorrere dall’ingresso in casa del bambino,
che non deve aver superato i 6 anni di età.
Anche le casse delle libere professioniste sono state poi toccate dalla finanziaria dell’anno 2000,
legge 23 dicembre n. 488, che ha previsto una riduzione degli oneri contributivi.
Al contrario, invece, la categoria non è stata coinvolta nella materia relativa ai congedi, che
riguardano esclusivamente i dipendenti.
Cosa deve fare una libera professionista per avere diritto all’indennità?
E’ necessario per prima cosa presentare domanda presso la cassa di competenza.
La domanda deve essere presentata in un lasso di tempo che può andare dal sesto mese di
gravidanza a un massimo di 180 giorni dalla nascita del bambino.
La domanda deve essere in carta libera e corredata dalla seguente documentazione:
- certificato medico che attesti la gravidanza e ne riporti la data di inizio e la data presunta
del parto
- dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’inesistenza del
diritto all’indennità come lavoratrice dipendente o lavoratrice autonoma
In caso di adozione, invece, la domanda va presentata entro il termine tassativo dei 180 giorni
dall’ingresso del bambino in famiglia e deve essere completa di:
- copia autentica del provvedimenti di adozione
- dichiarazione ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’inesistenza del diritto
all’indennità come lavoratrice dipendente o lavoratrice autonoma